Spese sanitarie dal 2021 trasmissione mensile


La fattura elettronica resta vietata

Dal primo gennaio 2021 la cadenza per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese mediche e veterinarie diventa mensile, con l’obiettivo di ottimizzare l’invio e l’acquisizione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata: per il Garande della Privacy è ancora vietata la fattura elettronica.

Dal primo gennaio 2021 la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese mediche e veterinarie avrà cadenza mensile. Inoltre, con la medesima decorrenza, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS memorizzano e trasmettono in via telematica i dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri ai fini IVA esclusivamente mediante l’invio degli stessi allo stesso Sistema TS.

La finalità delle nuove disposizioni è quella di ottimizzare, sia per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie sia per l’amministrazione finanziaria, la trasmissione e l’acquisizione dei dati informativi necessari per la dichiarazione precompilata.

Con il decreto ministeriale 19 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020, è stato a tal fine adeguato il tracciato del Sistema TS ai fini della trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie: al riguardo, si segnala come la bozza di disegno di Legge di Bilancio 2021, all’articolo 182 estende a tutto il 2021 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

La trasmissione dei dati assolve agli obblighi connessi alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, all’invio dei dati delle fatture nonché alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Con il nuovo tracciato TS aumentano infatti le informazioni da fornire, comprensive del tipo di documento fiscale rilasciato, dell’aliquota o, in caso di operazione esente, della natura IVA nonché dell’indicazione dell’eventuale opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. In caso di esercizio di tale diritto, i dati sono trasmessi al sistema TS senza indicazione del codice fiscale dell’assistito.

Altra informazione da comunicare riguarda la modalità di pagamento delle spese sanitarie: la detrazione fiscale viene infatti riconosciuta solamente se l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario, postale o mediante altri strumenti di pagamento elettronico. Tale prescrizione vale anche per le spese del 2020 da comunicare entro il termine massimo del 31 gennaio 2021.

Solamente per le spese di acquisto di medicinali, dispositivi medici o prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN non è necessario avere sostenuto il relativo costo con strumenti tracciabili. Si tratta di una informazione fondamentale in quanto i dati, aggregati per tipologia, relativi a spese sanitarie e veterinarie sostenute a partire dal primo gennaio 2020, a condizione dell’avvenuto pagamento con mezzi di pagamento tracciabili, sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

I soggetti interessati da tali adempimenti sono:

Iscritti all’albo dei medici chirurghi;
Iscritti agli Albi delle nuove professioni sanitarie di cui al DM 13 agosto 2018
Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico

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